Leggi sugli animali

APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI TUTELA DEGLI ANIMALI

I punti essenziali a livello pratico-operativo per il singolo cittadino
o per le associazioni che intendano denunciare un illecito in materia di tutela di animali

1. Trattandosi di reato, e' competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (P.G.):
Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc.

2. Non e' assolutamente vero che questo sia un reato di competenza solo delle guardie zoofile.
La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G. sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III - Pres. Gambino - Est. Postiglione - n.1872 del 27/9/91).

3. Un privato cittadino e/o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall'art.727 (o da altri articolo del Codice Penale) e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. La denuncia puo' essere:

Immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protarsi della situazione antigiuridica.

Scritta in carta e forma libera (non servono carta da bollo o moduli predefiniti) per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l'ufficio di qualunque organo di P.G. o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).

5. La denuncia e' una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento.

6. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:

Il nome, cognome e indirizzo del denunciante;
in caso di associazione, oltre all'intestazione della stessa sara' necessario indicare il nome del firmatario.

Una esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti.

Elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili.

I nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti.

Ove possibile, alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto.

Data e firma.

7. Dopo aver presentato la denuncia, non limitarsi ad attenderne gli esiti (non vi e' obbligo di avvisare il denunciante dell'evolversi della procedura...) ma sara' opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l'epilogo del caso all'organo al quale e' stata presentata la denuncia.

8. In caso di inerzia dell'organo di P.G. si puo' segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.

9. In caso di archiviazione presso il Procuratore della Repubblica sara' opportuno richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutare i motivi della stessa.

Nel caso in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale, sara' opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile, al fine di entrare di diritto nel processo; non si deve attendere il momento del giudizio, ma costituirsi parte civile in precedenza, in modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento

FAC-SIMILE DI DENUNCIA PER TUTELA DEGLI ANIMALI

All’Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica

presso la pretura di ......................................................................................................

Il sottoscritto ...............................................................................................................

nato a ..…………....................................................................…… il ............................

residente in…………..............……………. via…………........................……… tel. ............

Con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza della S.V. Ill.ma
i fatti che qui di seguito si illustrano.

il giorno………………....… alle ore……….. in località ......................................................

...................................................................................................................................

ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori .................................................................

il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che voglia procedere penalmente contro il

signor ...................................................................................................................................

per il reato di cui all’art. 727 codice penale.

Con ossequio
Luogo, data, firma

LEGGE 14 agosto 1991 n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. i proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d0intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3

Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico -sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. la rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con la legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. l'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.

6. le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6

Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2 L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi p che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8

Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento < >.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

data a Roma, addì 14 agosto 1991

Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004


Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Legge regionale (Regione Veneto) 28 dicembre 1993 n. 60 (BUR n. 111/1993)

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro abbandono.

Art. 2 - Tutela e vigilanza.

1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 . (1)

Art. 3 - Anagrafe canina.

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.

2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.

Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento.

1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.

2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.

3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.

4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.

Art. 5 - Profilassi.

1. Le Unità locali socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge, predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.

2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi chirurgici idonei.

3. I presidi veterinari multizonali di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate, organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi. (2)

4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 6 - Recupero dei cani randagi.

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.

4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.

5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.

6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.

7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.

8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

Art. 7 - Informazione e aggiornamento.

1. I servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di prevenirlo.

2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.

Art. 8 - Canili sanitari e rifugi.

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.

4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.

5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.

6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.

Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

1. E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento per i servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e il numero degli iscritti.

3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.

4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta dal dipartimento per i servizi veterinari, provvede all'iscrizione all'albo dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2.

7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. La Giunta regionale delibera, altresì, la cancellazione dall'albo delle associazioni per l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.

9. La Giunta regionale comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

Art. 10 - Attività in convenzione.

1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:

a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;

b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;

c) svolgere compiti di assistenza volontaria;

d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;

e) partecipare alle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16.

2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.

3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.

Art. 11 - Canili gestiti da privati.

1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente. Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 12 - Guardie zoofile.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni protezioniste previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.

4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .

Art. 13 - Modalità di ricovero e custodia dei cani.

1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.

2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale socio-sanitaria.

3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle tariffe determinate dall'Unità locale socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8 comma 5.

Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.

1. I canili sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.

2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;

b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;

c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.

4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.

5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.

6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:

a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di una propria area esterna delimitata;

b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del canile;

c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi a un locale infermeria;

d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture accessorie;

e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la custodia delle carcasse;

f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;

g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.

8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.

9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq. 20 per animale ospitato.

10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:

a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;

b) distanza minima da nuclei abitati m. 150;

11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per cento della superficie complessiva.

12. Le strutture di cui all'articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.

13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.

Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie.

1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;

b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;

c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono alla cattura dei cani randagi;

b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;

c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;

d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.

Art. 16 - Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.

2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.

3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.

5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.

7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

Art. 17 - Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.

2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 18 - Circolazione e trasporto dei cani.

1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.

2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione di animali.

Art. 19 - Presidi veterinari multizonali.

1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene il personale che le attrezzature.

2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori veterinari.

Art. 20 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila.

Art. 21 - Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità locali socio-sanitarie, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di cui all'articolo 14.

2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993, il capitolo 1603 denominato "Assegnazione statale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60307 denominato "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo". (3)

3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e riscosse dai Comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi della presente legge.

Art. 22 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1987, n. 48 e 22 dicembre 1989, n. 56.

2. L'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 , resta vigente nel testo così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 48 . (4)

Art. 23 - Norma transitoria.

1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità locali socio-sanitarie stesse.

2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità locali socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.

4. Le Unità locali socio-sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


note

(1) L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'art. 33 commi 1 e 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .

(2) L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'art. 33 commi 1 e 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .

(3) Comma così sostituito da art. 3 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 27 .

(4) L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 è stato abrogato dall'art. 33 commi 1 e 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 che nell'articolo 23 ha dettato la disciplina del dipartimento di prevenzione cui sono state trasferite le funzioni amministrative già disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 .

SOMMARIO

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

· Art. 1 - Finalità.

· Art. 2 - Tutela e vigilanza.

· Art. 3 - Anagrafe canina.

· Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento.

· Art. 5 - Profilassi.

· Art. 6 - Recupero dei cani randagi.

· Art. 7 - Informazione e aggiornamento.

· Art. 8 - Canili sanitari e rifugi.

· Art. 9 - Albo regionale delle associazioni protezionistiche.

· Art. 10 - Attività in convenzione.

· Art. 11 - Canili gestiti da privati.

· Art. 12 - Guardie zoofile.

· Art. 13 - Modalità di ricovero e custodia dei cani.

· Art. 14 - Criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani.

· Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie.

· Art. 16 - Protezione dei gatti.

· Art. 17 - Contributi.

· Art. 18 - Circolazione e trasporto dei cani.

· Art. 19 - Presidi veterinari multizonali.

· Art. 20 - Sanzioni.

· Art. 21 - Norme finanziarie.

· Art. 22 - Abrogazioni.

· Art. 23 - Norma transitoria.

· Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALI E CONDOMINIO

 

 

Molte persone che avvertono l'esigenza di vivere con un animale o già vi convivono devono affrontare il problema dei regolamenti condominiali che proibiscono la presenza di animali.

In realtà sono numerose le sentenze che sanciscono a chiare lettere che nessun regolamento o assemblea condominiale può limitare il diritto di proprietà e che quindi non è possibile impedire in alcun modo di tenere animali in condominio.

La sentenza del 23/3/1972 n. 899 della Sezione di della Corte di Cassazione testualmente recita "E' inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L'assemblea condominiale non può deliberarlo."

Da segnalare sono anche le due sentenze emesse da un Pretore di Torino e da uno dei Milano i quali hanno assolto dalle loro presunte colpe due proprietari di cani ed in entrambi i casi hanno condannato i proprietari degli stabili alle spese giuridiche, sentenziando inoltre che: "i cani e gli altri animali domestici hanno parte delle affettività familiari". Altro commento ad un'importante sentenza è quello relativo ad un procedimento dinanzi al Giudice di Parma. La sentenza in oggetto afferma che in un condominio l'assemblea dei condomini non può, anche con il voto di maggioranza, imporre il divieto di tenere animali.

Ciascuno può avere accanto a se un animale per amico e nessun regolamento di condominio può considerarsi valido se contiene una norma restrittiva in questo senso.

Chi dovesse trovarsi in questa spiacevole situazione deve far valere i suoi diritti e deve sapere che anche se il suo animale rischiasse il pericolo di essere allontanato per il disturbo della quiete pubblica i motivi della protesta dei vicini vanno dimostrati e vagliati caso per caso per decidere se i rumori superino il livello di normale tollerabilità. Una sentenza del Pretore di Campobasso del 1990 stabilisce che sia necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettività dei condomini sotto il profilo dell'igiene e della quiete non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.

Una considerazione importante da fare è anche questa: esistono delle leggi che vietano l'abbandono, la Legge 281/91 e il nuovo 727; come è possibile quindi dare legittimità ad una richiesta di allontanamento? O proibire a qualcuno che ha o vuole aver un animale di portarlo a vivere con lui?

Naturalmente nella scelta dell'animale con cui dividere i nostri giorni dobbiamo avere molto buon senso escludendo tutti gli animali che più soffrono la privazione della libertà, orientandoci verso animali di cui sia possibile soddisfare i bisogni e rispettare le caratteristiche etologiche.

Occorre resistere alla tentazione di trasformare la casa in un piccolo zoo. Gli animali, eccetto cani e gatti, mal si adattano alle mure domestiche, imprigionare pesci, canarini, uccelli, roditori, animali esotici nelle mura domestiche è un'inutile crudentà.

Anche i cani e gatti hanno comunque bisogno di essere rispettati per le loro caratteristiche etologiche, occorre quindi evitare che trascorrano troppo tempo da soli o chiusi in piccoli spazi o sui balconi.


 

 

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